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BONUS VACANZA

COME FUONZIONERA' IL CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE

PER € 500,00 

Bonus vacanze 2020, un contributo fino a 500 euro per le famiglie che prenotano in strutture ricettive italiane.

Il bonus varia in base all’ISEE e per fare domanda serve lo SPID.

In attesa dell’app del Ministero dei Beni Culturali, vediamo come funziona, requisiti e novità.

 

Bonus vacanze 2020, consiste in un contributo fino a 500 euro per le famiglie che prenotano presso strutture ricettive italiane.

Per poter usufruire del bonus, c’è un requisito preciso: il limite di reddito è fissato a 40.000 euro.

Bisogna inoltre essere in possesso dello SPID per fare domanda del contributo, richiesta che si farà tramite un app del Ministero dei Beni Culturali.

In attesa del rilascio dell’applicazione, che dovrebbe avvenire entro metà giugno, vediamo quali sono le novità riguardo al bonus vacanze, quando si può utilizzare e come funziona.

Si tratta di un bonus fino a 500 euro in favore delle famiglie con un ISEE non superiore a 40.000 euro.

Soltanto un componente del nucleo familiare può essere beneficiario del bonus. Tale credito d’imposta potrà essere usato dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

L’importo del bonus verrebbe ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone. Per quelli composti da una persona sola, il bonus vacanze verrebbe ancora dimezzato, quindi l’importo sarebbe di 150 euro.

Il bonus è utilizzabile all’80% come sconto e al 20% come detrazione.

 

Ai fini del riconoscimento del bonus, ci sono delle regole da rispettare per il pagamento:

  • le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva.

  • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale in cui viene indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

  • il pagamento del servizio deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Lo sconto dell’80% è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta.

Il fornitore quindi perde l’incasso immediato, ma potrà utilizzare il credito in compensazione e senza limiti, potrà cederlo a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato: l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

 

L’Agenzia delle Entrate, sentiti INPS e Garante della Privacy, emanerà un provvedimento per definire le modalità applicative del bonus in tutti i suoi aspetti.

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